9 Ottobre 2023

Gli Ordini delle Professioni Infermieristiche sono enti di diritto pubblico non economici, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Dlcps 233/46 e Dpr 221/50), dotati di una propria autonomia gestionale e decisionale, posti sotto la vigilanza del Ministero della Salute e coordinati nelle attività istituzionali dalla Federazione Nazionale OPI.

In Italia gli ordini sono 103: i primi si sono costituiti nel 1954 (legge 29 ottobre 1954, n. 1049).

La norma affida agli Ordini una finalità esterna e una finalità interna. La prima è la tutela del cittadino/utente che ha il diritto, sancito dalla Costituzione, di ricevere prestazioni sanitarie da personale qualificato, in possesso di uno specifico titolo abilitante, senza pendenze rilevanti con la giustizia ecc. La seconda finalità è rivolta agli infermieri iscritti all’Albo, che l’Ordine è tenuto a tutelare nella loro professionalità, esercitando il potere di disciplina, contrastando l’abusivismo, vigilando sul rispetto del Codice deontologico, esercitando il potere tariffario, favorendo la crescita culturale degli iscritti, garantendo l’informazione, offrendo servizi di supporto per un corretto esercizio professionale.

Tutta l’attività è sovvenzionata dalle quote degli iscritti, che ogni Ordine stabilisce in rapporto alle spese di gestione della sede, al programma di iniziative (corsi, informazione, rivista, consulenza legale, ecc.) e alla quota da versare alla Federazione per finanziare le iniziative centrali.

L’organo di governo dell’OPI è il Consiglio direttivo, che si rinnova ogni triennio attraverso una consultazione elettorale di tutti gli iscritti. I componenti del Consiglio variano da 5 per gli Ordini con meno di 100 iscritti, a 15 per quelli che superano i 1500.

Ogni Consiglio distribuisce al proprio interno le cariche di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. Il presidente ha la rappresentanza dell’OPI provinciale ed è membro di diritto del Consiglio nazionale.

Condividi:

Modificato: 20 Ottobre 2023