COMUNICAZIONE AGLI ISCRITTI – “Avviso pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento”

In riferimento alla delibera regionale n. 1406 della Giunta Regionale Emilia-Romagna avente ad oggetto “Avviso pubblico per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, assistente sanitario, infermiere, infermiere pediatrico e ostetrica”.

È opportuno precisare, che la delibera si riferisce al riconoscimento dell’equivalenza esclusivamente a favore di quei professionisti in possesso di un titolo del pregresso ordinamento che è non è stato dichiarato in passato equipollente ai diplomi universitari.

I professionisti sanitari, e nello specifico gli infermieri e gli infermieri pediatrici in possesso di un titolo dichiarato equipollente ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanita dell’anno 2000, non devono presentare alcuna domanda di riconoscimento, in quanto, appunto, il loro titolo è già equipollente, come previsto dai D.M del 27 luglio 2000, riportati qui di seguito.

Ministero della sanità – Decreto ministeriale 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di infermiere ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2000, n. 191.

Art. 1.

I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente a quella attuativa dell’art. 6 , comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502  e successive modificazioni, che sono indicati nella sezione B della tabella sotto riportata, sono equipollenti, ai sensi dell’art. 4 , comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 , al diploma universitario di infermiere di cui al decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità, indicato nella sezione A della stessa tabella, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Tabella

Sez. A – diploma universitario

Infermiere – Infermiere – Decreto 14 settembre 1994, n. 739 del Ministro della sanità

Sez. B – titoli equipollenti

Infermiere professionale – Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330; Infermiere professionale – Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

D.U. scienze infermieristiche – Legge 11 novembre 1990, n. 341

Art.2.

L’equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell’art. 1, al diploma universitario di infermiere indicato nella sezione A della stessa tabella, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Ministero della sanità – Decreto ministeriale 27 luglio 2000

Equipollenza del titolo di vigilatrici d’infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195.

Art. 1.

Il titolo di vigilatrice d’infanzia conseguito in base alla legge 19 luglio 1940, n. 1098 , è equipollente, ai sensi dell’art. 4 , comma 1, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 , al diploma universitario di infermiere pediatrico di cui al decreto 17 gennaio 1997, n. 70 del Ministro della sanità, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base.

Art.2.

L’equipollenza, di cui all’art. 1, del titolo di vigilatrice d’infanzia al diploma universitario di infermiere pediatrico, non produce, per il possessore del titolo, alcun effetto sulla posizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti

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